DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il decreto 81/08 prevede all'art 28 che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro (che eventualmente può farsi supportare dalla consulenza di professionisti esperti della materia).

Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine.

L'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza Lavoro prevede che il Documento di Valutazione dei rischi abbia i seguenti contenuti:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi: contenente l'indicazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. Questa analisi è in genere divisa secondo più fattori di rischio, ad esempio: ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, aspetti organizzativi e gestionali, ecc. L'analisi è preceduta dalle informazioni sull'attività e sull'organigramma aziendale. Devono inoltre essere indicati i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi.
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuateal fine di eliminare i rischi individuati, o nel caso in cui non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello "accettabile".
  • Elenco deidispositivi di protezione individuale, che sono gli indumenti di protezione che i lavoratori indossano al fine della protezione individuale (ad esempio: calzature di sicurezza, casco, guanti, mascherine, ecc.)
  • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in cui si indicano tutte quelle misure che devono essere intraprese al fine di migliorare i livelli di sicurezza nel tempo (manutenzioni, verifiche, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.).

È inoltre necessario integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) con le seguenti informazioni:

  • Procedure di sicurezza sul lavoro: consistono in circolari o disposizioni scritte, rivolte ai lavoratori, per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Ad esempio, si hanno procedure di sicurezza per l'uso di scale portatili, di ponteggi e tra battelli, per l'uso di taglierine, macchine utensili, saldatrici, trapani elettrici, mole, frese, ed in generale per ciascun dispositivo il cui uso può comportare pericoli tipici e ripetitivi sul lavoro.
  • Planimetrie dell'edificio analizzato: redatte in scala e con l'indicazione delle attività svolte nei vari locali e dei dispositivi di sicurezza presenti. Talvolta si allegano alla valutazione dei rischi anche alcune certificazioni sulle strutture e sugli impianti e alcuni verbali di sopralluoghi tecnici fatte nell'azienda da tecnici abilitati in materia di prevenzione, su incarico del datore di Lavoro o dei dirigenti aziendali.

Inoltre per alcuni rischi, quali ad esempio i rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), agenti chimici, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, sono specificamente individuati nel Testo Unico Sicurezza Lavoro, disposizioni inerenti la valutazione stessa, eventuali limiti all'esposizione dei lavoratori e specifiche misure di prevenzione e protezione, in relazione all'esposizione stessa.

Le metodologie di valutazione dei rischi sono basate sui metodi ingegneristici di scienza della sicurezza, scienza delle costruzioni, sicurezza elettrica e sulla conoscenza approfondita dei principali dispositivi di sicurezza presenti all'interno dell'edificio aziendale, rivolti alla prevenzione incendi (ad esempio estintore e idrante), alla sicurezza elettrica (ad esempio resistenza di terra, interruttore magnetotermico, e agli altri aspetti di sicurezza dei macchinari per la produzione e dei mezzi di trasporto.

La Valutazione dei rischi si articola, in sintesi, nelle seguenti fasi.

  • Individuazione dei potenziali pericoli rappresentati dalle strutture, dalle attrezzature ed attività dell’azienda, dal contesto organizzativo, analizzando anche argomenti non direttamente inerenti l'attività stessa con lo scopo di escluderne la rilevanza.
  • Rilevazione e valutazione dei rischi di ogni specifica attività lavorativa svolta in Azienda e di quelli “trasversali”, tra cui i rischi di tipo organizzativo (rischi psicosociali) che possono causare stress (stress occupazionale) ed altre forme di danno alla sicurezza e alla salute, in conseguenza dei potenziali pericoli individuati.
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per annullare o quantomeno minimizzare i rischi di tali mansioni.
  • Definizione dei provvedimenti di prevenzione e protezione in relazione alla prevenzione incendi e lotta antincendio, Pronto Soccorso ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
  • Avvio delle procedure necessarie, secondo un’adeguata programmazione temporale e finanziaria, per gli adempimenti relativi a titoli specifici del D.Lgs. 81/08 per il miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
  • Stesura del documento “Valutazione dei Rischi” avente i contenuti ex art. 28, tra cui:
  1. la definizione delle procedure di sicurezza adottate
  2. l’individuazione delle attività/mansioni i cui rischi specifici prevedono per legge la sorveglianza sanitaria
  3. i programmi di informazione / formazione / addestramento del personale dipendente
  4. la definizione e pianificazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute opportune
La garanzia del pieno assolvimento degli obblighi dell’azienda verso le normative è condizione essenziale per la piena e completa validità del presente documento di Valutazione dei Rischi.

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