Aggiornamento della formazione in ambito sicurezza
Sono passati ormai quasi quattro anni e mezzo da quel Dicembre del 2011 nel quale erano appena usciti i due accordi Stato Regioni per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di RSPP.
In seguito alla pubblicazione del successivo accordo Stato Regioni, quello “interpretativo” del 25/7/2012 nel quale sono stati chiariti i dubbi, modificando in parte gli stessi accordi.
Uno dei dubbi riguardava la data di entrata in vigore e di conseguenza la partenza del periodo per l’aggiornamento. L’11 Gennaio 2012 è quella che fa partire l’applicazione degli accordi. Quindi, allo stato attuale, la data “ultima” per effettuare i corsi di aggiornamento per lavoratori preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP è l’11 Gennaio 2017.
Molte domande che mi vengono poste durante i corsi però hanno evidenziato che questa situazione ha lasciato ancora tanti dubbi.
- Per tutti i tipi di corsi in ambito sicurezza l’aggiornamento è quinquennale?
No. La scadenza è quinquennale per i corsi di cui agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 (e cioè lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di Lavoro RSPP) e per quelli soggetti agli Accordi Stato Regioni del 22/2/2012 (abilitazione all’uso di attrezzature pericolose). Altri corsi come per esempio antincendio e primo soccorso vanno aggiornati con periodicità triennale. Gli RLS devono aggiornarsi annualmente. Altri corsi non riportano esplicitamente un aggiornamento obbligatorio per legge.
- I corsi di formazione effettuati dopo la data dell’11 Gennaio 2012 quando scadono?
La data di scadenza fissata all’11 Gennaio 2017 è il termine ultimo per aggiornare i corsi effettuati prima dell’11 Gennaio 2012. Ma se un lavoratore, preposto, dirigente o datore di lavoro RSPP ha frequentato il corso di formazione dopo tale data, la periodicità scatta dalla data in cui ha completato il corso, riportata nell’attestato.
- Quali possono essere i contenuti dei corsi di aggiornamento degli accordi del 21/12/2011?
La durata minima dei corsi di aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti non dipende dal livello di rischio dell’attività ed è fissata in 6 ore nel quinquennio. La normativa stabilisce di non riprodurre gli argomenti già proposti nei corsi base ma di concentrarsi su evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico – normativi
– aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione
A questo proposito possiamo fare molte considerazioni. Per poter progettare l’aggiornamento è necessario:
– conoscere esattamente il programma effettuato in origine (magari realizzato da uno o più soggetti formatori)
– sapere quali sono le norme che nel frattempo sono cambiate e che sono interessanti per quel processo produttivo negli ultimi 5 anni. Ad esempio se il rischio chimico è rilevante per quell’azienda, sicuramente i cambiamenti intervenuti in ambito Reach e CLP possono far parte del corso di aggiornamento. Analogamente interessanti possono essere i cambiamenti in ambito rischi fisici, rischio incendio, atex ecc.
- Le ore possono essere effettuate tutte assieme oppure un po’ alla volta?
La normativa consente di distribuire la formazione nei vari anni o di concentrarla in una singola sessione purchè il totale delle ore sia di almeno 6 nel quinquennio.
- Si possono fare corsi di aggiornamento sicurezza anche in e-learning?
Certamente. I corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro RSPP possono essere effettuati in modalità e-learning, sempre che la piattaforma utilizzata sia rispettosa dei requisiti dell’allegato I dell’accordo.
- I preposti devono fare i corsi di formazione per i lavoratori più quelli specifici sul ruolo del preposto. Devono fare doppio aggiornamento?
No. È specificatamente scritto nell’accordo interpretativo del 25/7/2013 che i corsi di aggiornamento da 6 ore dei preposti sono comprensivi anche della parte come lavoratori, purchè siano relativi ai particolari compiti in qualità di preposto
- Che requisiti devono avere i docenti, gli enti di formazione?
Gli enti che svolgono corsi di aggiornamento devono possedere gli stessi requisiti dei corsi di formazione cui si riferisce l’aggiornamento. Ricordiamo che non ci sono requisiti particolari per gli enti di formazione che organizzano corsi di sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti. Anche l’azienda o un docente può occuparsene direttamente. Invece i corsi per Datori di lavoro – RSPP sono riservati dalle associazioni di categoria Datoriali, Sindacali, Enti Bilaterali, ecc. indicati al punto 1 dell’accordo. Per quanto attiene invece ai requisiti dei docenti formatori sono quelli indicati dal DM 6/3/2013.
- É possibile maturare crediti anche tramite la partecipazione a convegni e seminari?
Si. È esplicitamente indicato nell’accordo interpretativo del 25/7/2013 ma con un limite nelle ore: “si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (ex art 34) e 9 (accordo ex articolo 37) degli accordi e prevedano una verifica finale di apprendimento.”
La parte rimanente deve essere effettuata con le altre modalità previste dagli accordi.
- Quali sono invece gli obblighi per l’addestramento?
Non sono previsti specificatamente obblighi di aggiornamento per l’addestramento.
- Quali sono le sanzioni previste?
L’assenza di aggiornamento di un corso di formazione determina la sua decadenza e quindi l’applicazione delle specifiche sanzioni del D.lgs 81/08. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”
E’ pertanto necessario tener sotto controllo le scadenze di aggiornamento della formazione per evitare spiacevoli sorprese
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